Antiriciclaggio: stretta su carte prepagate e monete virtuali.


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Antiriciclaggio: stretta su carte prepagate e monete virtuali. La V direttiva antiriciclaggio approda nella Gazzetta Ufficiale europea. Le modifiche previste dal provvedimento sono finalizzate ad accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell'Unione e a rispettare gli impegni internazionali. Si prevede di includere tra i destinatari della normativa i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, e di rivedere il regime delle carte prepagate, migliorando l’efficienza delle Unità nazionali di informazione finanziaria. I servizi basati sulle moderne tecnologie stanno, infatti, diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi: in quanto tali, restano esclusi dall’ambito di applicazione del diritto dell'Unione o beneficiano di deroghe all’applicazione di obblighi giuridici in materia di contrasto al riciclaggio che potrebbero non essere più giustificate. È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L156 del 19 giugno 2018 la direttiva n. 2018/843 del 30 maggio 2018 (V Direttiva antiriciclaggio) che modifica la direttiva (UE) n. 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE. Il Legislatore italiano nel 2017 aveva recepito la direttiva (UE) n. 2015/849 che costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva era stata ritenuta pacificamente idonea a definire un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici, prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ed i citati adempimenti, nei termini temporali previsti, sono stati sostanzialmente assolti da tutti gli Stati membri. Di qui l’interrogativo volto ad individuare le ragioni che hanno indotto le istituzioni comunitarie a procedere ad un nuovo intervento. Le nuove tendenze di finanziamento Tale esigenza è dettata dai recenti attentati terroristici che hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. In particolare, l’esperienza ha dimostrato che servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi, considerando che restano esclusi dall’ambito di applicazione del diritto dell'Unione o che beneficiano di deroghe all’applicazione di obblighi giuridici che potrebbero essere non più giustificate. Di qui la necessità di introdurre ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust (“istituti giuridici affini”), allo scopo di migliorare l'attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo. In tale contesto, a livello comunitario, è stato fissato il principio secondo cui le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi. La collaborazione internazionale Una seconda motivazione è da ricercare nei risultati della collaborazione internazionale.In particolare, le Nazioni Unite (ONU), Interpol ed Europol hanno segnalato una crescente convergenza tra la criminalità organizzata e il terrorismo. La prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo costituisce parte integrante di qualsiasi strategia intesa a contrastare tale minaccia. Gli indubbi risultati registrati, a livello degli Stati membri, per quanto riguarda l’adozione e l'applicazione delle norme del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il sostegno al lavoro svolto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di trasparenza, non sono ritenuti ancora sufficienti essendo emersa l’esigenza di accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell'Unione. I principi consolidati Nello specifico settore operano taluni principi ampiamente consolidati. La prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere efficace solo se l'ambiente circostante è ostile ai criminali che cercano di proteggere le loro attività finanziarie attraverso strutture non trasparenti. Inoltre, l'integrità del sistema finanziario dell'Unione dipende dalla trasparenza delle società e di altri soggetti giuridici, trust e giuridici affini. L’azione repressiva non è di per sé sufficiente per cui, oltre ad individuare i casi di riciclaggio di denaro e di indagare al riguardo, occorre un’incisiva azione preventivafinalizzata ad evitare che essi si verifichino. Il rafforzamento della trasparenza è considerato, a ragione, un potente deterrente. I rischi connessi all’uso delle monete virtuali Con la V direttiva antiriciclaggio si mira a coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali. Un particolare profilo di criticità riguarda, invero, i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale i quali non sono soggetti all'obbligo dell'Unione di individuare le attività sospette. Ne consegue la possibilità di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. Di qui l’esigenza di ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) n. 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. È ormai ampiamente noto che l’uso delle monete virtuali sta causando rilevanti pericoli in materia di monitoraggio dei flussi finanziari. Si giustifica, pertanto, l’invito rivolto alle autorità competenti in grado di monitorare attraverso i soggetti obbligati, l'uso delle valute virtuali, ferma restando l’esigenza di assicurare un monitoraggio equilibrato e proporzionale che salvaguardi i progressi tecnici e l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale. L’indicato pericolo è determinato soprattutto dal loro anonimato il quale incentiva e ne consente l’uso improprio per scopi illegali. Resta, poi, il fatto che l'inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale. Le esperienze maturate negli ultimi anni, infatti, dimostrano che gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori con l’ovvia conseguenza che gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato. Per superare tali criticità le Istituzioni comunitarie ritengono che le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Rilevante, poi, risulta l’ipotesi di esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate. In tale contesto, però, va evitato il rischio di confondere le valute virtuali con la moneta elettronica, con il più ampio concetto di "fondi”, con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento e con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all'interno di un determinato ambiente di gioco. Sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. Il rischio delle carte prepagate Sebbene le carte prepagate per uso generale siano impiegate per usi legittimi e contribuiscano all'inclusione sociale e finanziaria, quelle anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. Per eliminare tale rischio o, quantomeno, ridurlo, va impedito l’utilizzo di questa modalità per finanziare operazioni delinquenziali o terroristiche; è stato previsto di incidere, ancora una volta, sugli obblighi di adeguata verifica della clientela riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non assolvere a tale adempimento. Ovviamente, vanno tenute in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e non va impedito l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria. Al riguardo, è stato previsto che le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale debbano essere ridotte nonché identificare il consumatore in caso di operazioni di pagamento a distanza di importo superiore a 50 euro. Allo stato attuale va ricordato che l'utilizzo delle carte prepagate anonime emesse nell'Unione è essenzialmente limitato al territorio dell'Unione, mentre per quelle emesse in Paesi terzi non sempre esiste questa limitazione. Di qui la previsione volta ad assicurare che tali carte, se emesse al di fuori dell'Unione, possano essere utilizzate nell'Unione solo se ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione. Va da sé che l’attuazione di tale principio deve essere effettuata nel pieno rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di scambi internazionali, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi.