il bollo sulle fatture elettroniche emesse deve essere versato con cadenza trimestrale. L'agenzia delle Entrate specifica che, se il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare entro il 31 maggio è inferiore ai 250 euro tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre quindi entro il 30 settembre; allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente ai 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre entro il 30 novembre, in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. Questo chiarimento va a semplificare la procedura del versamento dell'imposta di bollo, che si ricorda deve essere faatta accedendo al portale fatture e corrispettive nella modalità o F24 o addebbito diretto su conto corrente.
Leggi anche...
22/02/2019 09:54