Come noto, con l’articolo 57 D.L. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.
L’incentivo si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, previa presentazione di specifica istanza.
Nella versione originaria, per l’anno 2018, il credito d’imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative) degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente.
A decorrere dall’anno 2019, è stata prevista una misura unica del 75% per detto credito d’imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali – e ai medesimi soggetti), mentre per l’annualità 2020 il credito d’imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.
Per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l’incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
Successivamente l’articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021 ( c.d. Sostegni-bis) ha modificato l’agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche agli investimenti su emittenti radio televisive, con riferimento all’anno 2021 e 2022.
Tale modifica ha avuto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l’anno 2021, originariamente previsto per il 1° settembre 2021 e ora, proprio per la necessità di aggiornare la piattaforma telematica per tener conto delle novità di cui al Decreto Sostegni-bis, previsto per il 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2021.
Si evidenzia che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.
Ad eccezione della scadenza posticipata, la procedura per accedere all’agevolazione resta invariata; è necessario innanzitutto presentare, come detto, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell’anno 2021, entro il prossimo 31 ottobre.
Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, da utilizzare per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.
Categories: Accertamento, Adempimenti, Approfondimenti, Business, Credito d'imposta, Dichiarazione dei redditi, Finanza agevolata, News di settore, Riscossione