Dal 30 marzo sarà possibile inviare telematicamente l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni). Con il provvedimento 77923/2021 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il modello per la trasmissione dell’istanza con relative istruzioni di compilazione. A partire, dunque, dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio le società, i professionisti e gli enti non commerciali che rispettano i requisiti previsti dalla normativa potranno accedere sulla piattaforma telematica predisposta dall’Agenzia per la ricezione delle domande di accesso al contributo.
Il testo definitivo del decreto rispecchia grossomodo la bozza circolata nei precedenti giorni. Per poter accedere al contributo è necessario rispettare due requisiti:
- Non aver conseguito nell’anno 2019 ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro;
- Aver registrato nel 2020 una perdita mensile media di fatturato rispetto al 2019 di almeno il 30%.
Aliquote percentuali
Verificati i presupposti oggettivi imposti dalla normativa, si dovrà come prima cosa individuare l’aliquota da applicare per il calcolo del contributo. Il decreto ha individuato diverse percentuali applicabili a seconda del fatturato 2019:
- 60% con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 50% con ricavi o compensi 2019 superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
- 40% con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
- 30% con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro ma non superiori a 5 milioni di euro;
- 20% con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro ma non superiori a 10 milioni di euro.
Per la corretta individuazione dell’ammontare dei ricavi o compensi, il provvedimento 77923/2021 emanato dall’Agenzia individua per ogni categoria (imprese in contabilità ordinaria, semplificata, professionisti, etc.) il corrispondente rigo della dichiarazione dei redditi da prendere come base di riferimento per la verifica della riduzione media mensile di fatturato necessaria per accedere correttamente al beneficio.
Determinazione del fatturato
Nonostante la terminologia adottata nel provvedimento parli indistintamente di ricavi / compensi e successivamente di fatturato, parametri oggettivamente diversi tra loro, è possibile individuare i valori da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato. Il provvedimento indica che vanno prese in considerazione tutte le fatture attive, al netto dell’iva, con data di effettuazione compresa nell’anno di riferimento, così come le note di variazione emesse anch’esse nell’anno. Per i commercianti al minuto è possibile considerare l’ammontare complessivi dei corrispettivi dell’anno al netto dell’iva, oppure per quelli soggetti alla ventilazione è ammesso considerare il valore complessivi degli stessi anche senza lo scorporo per facilitare il conteggio. Infine, per i soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019, l’importo del fatturato medio mensile deve essere rapportato all’anno solo per il calcolo del contributo, essendo esonerati tali soggetti dalla verifica preventiva della riduzione media mensile di almeno il 30%.
Condono cartelle
La novità più attesa da molti, il condono delle cartelle, ha subito in sede di approvazione definitiva una considerevole riduzione di portata. Fino all’ultimo sembrava che il decreto dovesse condonare tutte le cartelle esattoriali di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto fino a 5.000 euro comprese nel periodo 2010-2015, mentre l’art. 4, c. 4 del D.L. 41/2021 prevede l’annullamento automatico di tutti i carichi pendenti, sempre con le stesse caratteristiche, ma affidati alla riscossione nel periodo 2000-2010.
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