La Legge di bilancio 2021 ripropone e amplia la rivalutazione dei beni d’impresa, misura volta ad incentivare la capitalizzazione delle imprese.
Molteplici sono stati gli interventi del Legislatore in questi ultimi anni volti a favorire la rivalutazione dei beni d’impresa. Tra tutti gli interventi però vogliamo soffermarci su due in particolare che offrono interessanti opportunità.
Decreto Agosto
Il primo intervento riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 così come indicato dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020, art. 110). La norma prevede la possibilità di rivalutare i singoli beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Possono accedere al beneficio le società di capitali, le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, le società cooperative e gli enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La disciplina introdotta ad agosto è particolarmente interessante perché consente di una rivalutazione ai soli fini civilistici, senza il versamento di nessuna imposta sostitutiva. I beni devono risultare dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e possono essere rivalutati in quello successivo, come detto, solo ai fini civilistici oppure la rivalutazione potrà essere riconosciuta anche ai fini fiscali a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del solo 3%, notevolmente inferiore rispetto alla normativa ordinaria sulle rivalutazioni la quale prevede aliquote differenti del 10% e del 12% rispettivamente per immobilizzazioni materiali e immateriali. È possibile, infine, affrancare anche il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% da versare in massimo tre rate di pari importo.
Decreto Liquidità
La seconda norma analizzata è quella contenuta nel Decreto Liquidità (art. 6 bis D.L. 23/2020) limitata al solo settore alberghiero e termale. L’ambito di applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa ricalca quello del Decreto Agosto e più in generale quello definito dalla normativa generale (L. 342/2000), ma con una differenza sostanziale: la rivalutazione operata non solo è valida ai fini civilistici ma anche a quelli fiscali senza il versamento di nessuna imposta sostitutiva. Questa forma di rivalutazione concerne i beni, sia materiali che immateriali e le partecipazioni in imprese controllate e collegate risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e dovrà essere in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi (2020 e 2021). Anche in questo caso il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10% rateizzabile in massimo tre rate.
Opportunità
Nel corso degli ultimi anni molte imprese hanno beneficiato della normativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa per rafforzare l’azienda attraverso la capitalizzazione del saldo attivo di rivalutazione oppure per consentire un considerevole risparmio fiscale sulle plusvalenze in vista di una futura cessione dei beni oggetto di rivalutazione. Le ultime norme, quella del Decreto Agosto e del Decreto Liquidità, emanate in piena crisi pandemica, offrono ulteriori spunti di interesse verso questa disposizione.