Sospensione delle perdite 2020 e relativo assorbimento nel corso dei prossimi 5 anni, è questa l’interessante novità inserita nella Legge di Bilancio 2021 che viene incontro alle crescenti difficoltà economiche che le imprese stanno ancora affrontando per il protrarsi dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Deroga del principio fondamentale
Con il Decreto Liquidità era già stata concessa la possibilità di neutralizzare la perdita 2020 disponendo la non applicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma e 2447 per quanto riguarda le società per azioni e degli artt. 2482-bis, quarto, quinto, e sesto comma, e 2482-ter per le società a responsabilità limitata in materia di riduzione del capitale sociale per perdite o addirittura scioglimento quando le perdite stesse riducono il capitale al disotto del minimo stabile per legge. Con il decreto, quindi, si neutralizzavano gli effetti nefasti delle (presumibili) perdite 2020 sulle imprese. Tuttavia, nulla era stabilito sul loro ripristino, ovvero le tempistiche entro cui tali perdite avrebbero dovuto trovare una copertura adeguata.
Riduzione per perdite
Ricordiamo che il Codice civile, sia per le S.p.a. tanto per le S.r.l., detta una specifica normativa nel caso in cui il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite: prima di tutto gli amministratori sono chiamati a convocare “senza indugio” l’assemblea dei Soci per darne conto dei fatti di gestione. Inoltre, le imprese sono tenute a ristabilire la perdita a meno di un terzo del capitale per evitare che il capitale stesso possa essere utilizzato per coprirla oppure, nel caso estremo, sciogliere la società se la perdita ha ridotto il capitale al disotto del minimo stabilito per legge.
Legge di Bilancio 2021
Con la Legge di Bilancio 2021, il Legislatore ha voluto nuovamente intervenire sul tema, specificando meglio della prima volta la portata della nuova disciplina. Il dubbio nasceva, appunto, sulle tempistiche concesse alle imprese per ristabilire le perdite in corso al 31 dicembre 2020 a meno di un terzo. Ebbene, il comma 2 dell’art. 6, D.L. 23/2020 stabilisce che “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”, concedendo, quindi, cinque anni di tempo alle società per cercare di riassorbire la perdita 2020 senza ulteriori obblighi di riduzione. Inoltre, l’assemblea convocata in seguito a perdite che comportino la riduzione del capitale al disotto del minimo stabilito potranno, anch’esse, essere rinviata alla chiusura dell’esercizio 2025 di cui al comma 2.
Gli amministratori sono comunque tenuti a convocare senza indugio l’assemblea dei soci presentando una informativa sull’andamento della società anche se è concessa la facoltà di rinviare la decisione all’approvazione del bilancio in corso al 31 dicembre 2015.
Sotto il punto di vista informativa sarà invece, necessario tenere distinte le perdite d’esercizio 2020 in nota integrativa descrivendo anche le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Opportunità
La nuova normativa sulla sospensione delle perdite in corso al 31 dicembre 2020 concede un’opportunità interessante per le imprese in difficoltà: resa necessaria dagli effetti distorsivi che la pandemia Covid-19 ha generato sulla domanda di beni e servizi, il legislatore è intervenuto sterilizzando uno dei pilastri civilistici sulla protezione del capitale sociale. Le imprese italiane potranno quindi, concentrare la loro attenzione sullo sviluppo della propria attività rimandando gli adempimenti civilistici previsti in caso di perdite al prossimo quinquennio.