Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
Al fine di agevolare alcuni settori particolarmente colpiti dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha previsto l’esenzione dalla seconda rata dell’Imu per il periodo d’imposta 2020 per gli immobili utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa.
In particolare, l’articolo 78 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) prevede che sono esentati dal versamento del saldo Imu 2020 gli:
Tuttavia, l’esenzione dal versamento del saldo Imu 2020 è prevista nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Oltre a quanto sopra, l’articolo 78, comma 3 del Decreto Agosto prevede la non debenza dell’Imu per i periodi d’imposta 2021 e 2022 in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Anche in questo caso occorre sottolineare come l’efficacia di tale disposizione sia subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Quindi, in relazione a tali tipologie di immobili (nel rispetto dei limiti e delle condizioni sopra viste), il versamento della seconda rata dell’Imu per il periodo d’imposta 2020 previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, primo periodo, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), per il 16 dicembre 2020 non è dovuto.
Tale agevolazione si pone in continuità con la previsione dell’articolo 177 del Decreto Rilancio, con cui era stata prevista l’esenzione dal versamento della prima rata Imu per il periodo d’imposta 2020 per gli: