Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia” contenente, tra l’altro, la sospensione dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza “Coronavirus”.
In particolare, in aggiunta alla proroga “erga omnes” al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3, il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell’attività, nonché alla dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo, come di seguito analizzato.
È stata altresì disposta la sospensione, dal 8.3.2020 al 31.5.2000, dei termini di versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI A FAVORE DI TUTTI I SOGGETTI ADEMPIMENTI
Il Decreto in esame dispone, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 – 31.5.2020
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:
del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l’1.6.2020;
del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
della comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.
Comunicazioni per dichiarazione dei redditi precompilata Va evidenziato che è confermata la disposizione dell’art. 1, DL n. 9/2020 relativa agli adempimenti connessi con la dichiarazione dei redditi precompilata, ossia (Informativa SEAC 4.3.2020, n. 68):
l’invio della CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme entro il 31.3.2020;
l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, amministratori di condominio) entro il 31.3.2020
VERSAMENTI
Relativamente ai versamenti sono previste sospensioni applicabili:
alla generalità dei soggetti (art. 60 del Decreto in esame), per i quali il beneficio opera per tutti i versamenti in scadenza il 16.3.2020;
ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 2 milioni) per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / IVA / contributi scadenti in un determinato periodo di tempo;
ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza limitatatamente all’IVA.
Inoltre, per i soggetti con ricavi / compensi assoggettati a ritenuta è prevista una particolare disposizione, applicabile qualora i ricavi / compensi 2019 siano non superiori a € 400.000.
Generalità dei soggetti
A favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, l’art. 60 del Decreto in esame, come peraltro già anticipato dal MEF nel Comunicato stampa 13.2.2020 e dall’INPS nel Comunicato 14.3.2020 (Informativa SEAC 16.3.2020, n. 81), dispone che: “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
La proroga dal 16.3 al 20.3.2020 interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:
IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)
Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020 vanno al 20.3.2020
Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 vanno al 30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 va al 1.6.2020
(*) Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 va al 1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 31.5.2020 va al 30.6.2020
(*) Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 va al 1.6.2020
(*) Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 va al 1.6.2020
(*) Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” Lombardia / Veneto) Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 va al 1.6.2020
(*) Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 va al 1.6.2020
(*) Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000.
Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato va al 1.6.2020 Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente).