Con la pubblicazione sulla G.U. del c.d. “Decreto Coronavirus”, oltre al differimento dei termini di presentazione del mod. 730 / CU 2020 (oggetto di una specifica Informativa) sono state adottate una serie di “misure di sostegno”, alcune applicabili in tutto il territorio nazionale, altre soltanto nei Comuni della c.d. “zona rossa”.
In particolare, per i soggetti della c.d. “zona rossa” si segnala la sospensione:
− dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti nel periodo 21.2 – 30.4.2020;
− dei versamenti / adempimenti verso la PA scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale;
− degli adempimenti / versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020.
Per i lavoratori autonomi della c.d. “zona rossa” è altresì previsto il riconoscimento di un’indennità parametrata al periodo di sospensione dell’attività.
A favore degli operatori del settore turistico – alberghiero di tutto il territorio nazionale è prevista la sospensione dei versamenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020.
Si evidenzia infine l’ampliamento dei beni che possono essere ceduti gratuitamente applicando la c.d. “Legge antisprechi”.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Oltre alla revisione dei termini di presentazione del mod. 730 / CU 2020 (Informativa SEAC 4.3.2020, n. 68), sono previste le seguenti “misure di sostegno” applicabili in tutto il territorio nazionale.
- SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO –
Art. 8 É disposta la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta / dei contributi previdenziali e assistenziali / dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore di:
O imprese turistico-ricettive; O agenzie di viaggio e turismo; O tour operator; che hanno il domicilio fiscale o la sede legale / operativa in Italia. In merito si evidenzia che per quanto riguarda i contributi previdenziali / assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, la predetta sospensione non riguarda solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti.
NB Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31.5.2020.
Il comma 3 dell’art. 8 in esame prevede inoltre che per i predetti soggetti con domicilio fiscale o sede legale / operativa nella c.d. “zona rossa” resta fermo quanto disposto dal DM 24.2.2020 (Informativa SEAC 26.2.2020, n. 60) ai sensi del quale i sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel periodo 21.2 – 31.3.2020.
- BENI CEDIBILI COME “DONAZIONE ANTISPRECO”
– Art. 31 Con l’introduzione della lett. d-bis), al comma 1 dell’art. 16, Legge n. 166/2016, sono stati ricompresi tra i prodotti oggetto della medesima Legge, concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, i seguenti beni:
prodotti tessili; abbigliamento; arredamento; giocattoli; materiali per l’edilizia; elettrodomestici;PC / tablet / e-reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.
Tali beni devono essere non più commercializzabili a causa di imperfezioni / alterazioni / danni / vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Con l’introduzione del comma 3-bis al citato art. 16 è altresì previsto che, il donatore / ente donatario possa incaricare un soggetto terzo per l’adempimento degli obblighi previsti dalle lett. b) e c) del comma 3 del citato art. 16, ossia:
- trasmissione telematica della comunicazione riepilogativa mensile delle cessioni effettuate all’Amministrazione finanziaria, fermo restando che la stessa non è richiesta se i beni donati sono alimenti o beni facilmente deperibili ovvero di valore non superiore a € 15.000;
- rilascio da parte dell’Ente donatario al donatore dell’apposita dichiarazione trimestrale contenente: – gli estremi dei ddt / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute; – l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le proprie finalità istituzionali.