Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva 2019, il cui ammontare va definito utilizzando uno dei seguenti metodi:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con indicazione dei seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali, indicando come periodo di riferimento il 2019.
L’acconto così determinato verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2020), per il quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2020), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2019 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2020).
Passando all’analisi dei metodi di determinazione dell’acconto Iva, secondo il metodo storico, che è sicuramente il più utilizzato, l’ammontare è calcolato in misura pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente, individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:
- per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento è costituita dall’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2018 (che per i soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2018);
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972 la base di riferimento è costituita dall’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2018;
- per i contribuenti trimestrali la base di riferimento è costituita dall’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2018.
È importante sottolineare, come precisato nella risoluzione 157/E/2004, che per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati:
- gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- l’eventuale adeguamento ai fini Iva: l’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2019 per il 2018 non influenza quindi il calcolo dell’acconto Iva 2019.
Infine, in caso di tenuta obbligatoria della contabilità separata ex articolo 36 D.P.R. 633/1972 e presenza di diverse periodicità di liquidazione Iva, il relativo acconto va determinato sulla base:
- della liquidazione di dicembre 2018 con riferimento all’attività “mensile”;
- della dichiarazione Iva 2019, relativa al 2018, per quella “trimestrale”.