Sono introdotte una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto:
O il mantenimento del limite di ricavi / compensi conseguiti nell’anno precedente pari a € 65.000;
O la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).
Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate nel comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per coloro i quali possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.
È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che, il soggetto che cessa il rapporto di lavoro, non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dall’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.