Nell’ambito del c.d. “Decreto Crescita” è stata modificata la disciplina relativa alla tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.
In particolare, ora, la non concorrenza al reddito di dette somme è subordinata (soltanto) all’intimazione di sfratto per morosità ovvero dall’ingiunzione di pagamento. A tal fine, quindi, non risulta più necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino. La nuova disposizione “di favore” trova applicazione con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2020 e quindi non risulta applicabile nell’ambito del mod. REDDITI 2019. Si evidenzia inoltre che in tale occasione il Legislatore, confermando quanto già previsto in passato dall’Agenzia delle Entrate, ha introdotto nella norma di riferimento la specifica che i canoni incassati in periodi d’imposta successivi a quello di riferimento vanno assoggettati a tassazione separata.
Per i contratti di locazione stipulati entro il 31.12.2019 trova applicazione quanto disposto dall’ art. 26, comma 1, nella formulazione vigente “ante” DL n. 34/2019. Conseguentemente, “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l’immobile” ed il locatore di un immobile ad uso abitativo può non indicare l’importo dei canoni non percepiti nel mod. REDDITI soltanto nel caso in cui il procedimento di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione. In tal caso l’immobile concorre alla formazione del reddito complessivo in base alla rendita catastale.
Nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E, l’Agenzia ha precisato che il credito, pari alle maggiori imposte pagate sui canoni scaduti e non percepiti, è riconosciuto a condizione che, nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità, “il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale”.
Anche se i canoni non incassati sono stati tassati (in quanto alla data di presentazione della relativa dichiarazione non risulta avviato il procedimento di ingiunzione di pagamento ovvero di intimazione di sfratto per morosità dell’inquilino), al locatore è riconosciuto il credito d’imposta “per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità”.
In ogni caso (contratti stipulati sia prima che dopo l’1.1.2020), qualora il locatore:
- O non abbia dichiarato i canoni non incassati al ricorrere dei presupposti richiesti;
- O abbia dichiarato i canoni non incassati ed abbia fruito del relativo credito d’imposta;
e successivamente incassi detti canoni (tutti o una parte), gli stessi devono essere assoggettati a tassazione separata di cui all’art. 21, TUIR prevista per i redditi conseguiti a seguito di rimborso di imposte / oneri dedotti in anni precedenti.