La legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/06/2019 n.140, ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl.
Già l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della Crisi di Impresa ed insolvenza aveva riscritto il secondo e terzo comma dell’ art 2477 c.c. prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno allorquando, per tre esercizi consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non era superato alcuno dei tre nuovi limiti.
Con la legge 55/2019 vine ad essere introdotto un nuovo articolo il 2 bis dove il legislatore rimodula i limiti.
Infatti mentre rimangono confermate le ipotesi al numero 1 e al numero 2, le soglie riguardanti l punto 3 risultano raddoppiate.
Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Resta fermo che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.
Evidentemente, con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.
Le Srl che, superando i limiti previsti dal D.Lgs. 14/2019, abbiano già provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore e che, dopo le modifiche della L. 55/2019, si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.