Attraverso il D.Lgs. n. 14 del 2019 riguardante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il nostro Legislatore ha modificato l’art. 2477 del Codice Civile ampliando le ipotesi in cui nelle srl sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Infatti ha ridotto i limiti di attivo patrimoniale a 2.000.000 di euro , i ricavi a 2.000.000 di euro e numero di dipendenti a 10. Secondo tale norma la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria se la società :
- È tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti sopracitati.
Con il nuovo Decreto n. 32/2019 denominato “Sblocca Cantieri” è stato introdotto l’art. 2-bis con il quale sono stati modificati ancora una volta i commi 2 e 3 dell’art. 2477 aumentando i limiti dell’attivo patrimoniale a 4.000.000 di euro, i ricavi a 4.000.000 di euro e il numero di dipendenti a 20. La norma ha altresì confermato le previsioni contenute nell’art.2477 al comma 5 in materia di mancata nomina dell’organo di controllo, con conseguente intervento del Tribunale, e di controllo giudiziario sulla gestione e al comma 3, in base alle quali la nomina dell’organo di controllo / revisore cessa se per 3 esercizi non è superato alcuno dei predetti limiti.
Alla luce di quanto detto finora riguardo alla nuova modifica normativa introdotta dal DL n. 32/2019 si pone un’ulteriore questione con riferimento alle srl che hanno già provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato art. 379 del D-Lgs n. 14/2019 e, in particolare, della “sorte” dei Collegi sindacali/revisori il cui mandato era in corso alla data del 18.6.2019 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto c.d. “Sblocca cantieri”). Qualora la società, avendo superato i vecchi limiti, abbia già provveduto alla nomina del revisore / Collegio sindacale, che ora non risulta più necessario per mancato superamento dei nuovi limiti di cui al citato DL n. 32/2019, potrà procedere alla revoca dell’organo di controllo, con le “accortezze” accennate in caso di organo collegiale.