Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente reso disponibile il software utilizzabile per l’elaborazione degli ISA 2018 (dall’11.6.2019 è disponibile la versione 1.0.1), denominato “Il tuo Isa”.
Per avere l’accesso al software che consente di calcolare l’ISA occorre collegarsi al sito Internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e seguire il seguente percorso:
Il Software consente di caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate; creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata) e infine consente di inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi. Si evidenzia che il software fornisce, per ciascun Indicatore elementare, l’ammontare dei maggiori ricavi / compensi necessari per ottenere il punteggio massimo (10). Tuttavia il contribuente può scegliere di indicare un valore diverso da quello “proposto”.
Il software fornisce quindi l’Indice Sintetico di Affidabilità attribuibile per il contribuente (valori da 1 a 10); gli Indicatori elementari di affidabilità fiscali applicabili con i relativi valori; gli Indicatori di anomalia per i quali si registra una segnalazione (“Alert”) di anomalia suddivisi per tipologia di indice (Gestione caratteristica, Gestione Beni strumentali, Redditività, Gestione extra caratteristica, Indicatori specifici, Attività non inerenti) ed infine, il dettaglio dell’Indicatore in cui sono evidenziate specifiche informazioni.
Si rammentano i benefici in capo alle imprese e ai professionisti che se ne avvalgono. Chi raggiunge un punteggio pari a 8 ottiene:
Mentre i contribuenti con ISA almeno pari a 8,5 sono esclusi anche dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Chi ottiene un punteggio da 9 in su è escluso anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.