Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
(Sentenza Corte di Cassazione 1 Visualizza l’atto 4.5.2019, n. 12714)
Ai sensi dell’art. 38 C.C. la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto. Di conseguenza il soggetto che invoca in giudizio tale responsabilità, deve provare la concreta attività svolta in nome e per conto dell’associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita all’interno dell’ente.
La Cassazione precisa inoltre che la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione, non concerne, neanche in parte, un debito proprio dell’associato, avendo carattere accessorio, ancorché non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione. Di conseguenza, l’obbligazione di colui che ha agito per l’ente è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione ed è disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità del soggetto cha ha negoziato con loro.
Il creditore che ha ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell’associazione non riconosciuta non può procedere all’esecuzione forzata nei confronti dei relativi rappresentanti ma è necessario, che convenga, nel giudizio di cognizione diretto ad ottenere il titolo esecutivo, oltre all’associazione anche il soggetto obbligato in solido con la stessa, chiedendo l’accertamento della relativa responsabilità solidale.
Qualora il giudizio di cognizione si svolga esclusivamente nei confronti dell’associazione, il titolo esecutivo avrà efficacia soltanto nei confronti della stessa; ciò anche nel caso in cui l’associazione sia convenuta in giudizio in persona del legale rappresentante, laddove quest’ultimo non sia evocato in giudizio anche in proprio.
In sintesi, al fine di ottenere un titolo esecutivo efficace anche nei confronti del responsabile persona fisica è necessario un ulteriore giudizio di cognizione promosso direttamente nei confronti dello stesso.