La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 940-950) ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Tale rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. L’art. 1 al comma 940 delimita l’ambito soggettivo della rivalutazione ed in particolare stabilisce che la rivalutazione può essere effettuata dai soggetti IRES che non redigono il bilancio applicando i Principi Contabili internazionali (IAS/IFRS) ovvero società di capitali, comprese cooperative e mutue assicuratrici; Enti commerciali. Possono avvalersi della rivalutazione anche le imprese individuali e le società di persone, e i soggetti non residenti aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (art. 15 della Legge n. 342/2000). Non possono invece beneficiare della rivalutazione i soggetti IAS/IFRS, per i quali il comma 948 prevede solo la possibilità di riallineare il valore fiscale al maggior valore iscritto nel bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2017, mediante il versamento delle medesime imposte sostitutive.
La rivalutazione può avere ad oggetto :
- qualsiasi bene materiale o immateriale iscritto tra le immobilizzazioni (ancorché già completamente ammortizzato) ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (i c.d. immobili merce);
- qualsiasi partecipazione in società controllate o collegate ex art. 2359 cod. civ. iscritta tra le immobilizzazioni per categorie omogenee.
Non sono rivalutabili i beni merce (ossia i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa), l’avviamento e gli oneri pluriennali, le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante e quelle che non siano di controllo o collegamento, e tutti i beni/partecipazioni acquistati nel corso del 2018, in quanto il requisito per fruire della rivalutazione è che il bene/partecipazione risulti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
La rivalutazione può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:
- rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento lasciando inalterata l’originaria durata dell’ammortamento;
- rivalutazione del solo costo storico, scegliendo se mantenere inalterato o allungare il periodo di ammortamento;
- riduzione del fondo ammortamento e conseguente allungamento del periodo di ammortamento.
Indipendentemente dalla modalità utilizzata, la rivalutazione comporta l’evidenziazione del saldo attivo di rivalutazione :
Maggior Valore del Bene – Imposta sostitutiva dovuta
Tale saldo può essere :
- accantonato ad apposita riserva
- imputato a capitale.
Tale rivalutazione ha effetti sia civilistici che fiscali. Tuttavia :
- ai fini civilistici l’effetto è immediato;
- ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni a seguito della rivalutazione hanno effetto, in base a quanto disposto dal citato comma 943, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, in più occasioni (circolari n. 14/E/2017, n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e n. 18/E/2006), che la rivalutazione effettuata in sede contabile deve necessariamente assumere valenza fiscale con il pagamento dell’imposta sostitutiva. Non è, invece, consentito effettuare una rivalutazione con effetti solo civilistici, vale a dire senza il versamento dell’imposta sostitutiva.