Riferimenti normativi:
- Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72
- CM 3.5.96, n. 108/E
- RM 20.11.2000, n. 170/E · Circolare Agenzia Entrate 5.8.2011, n. 41/E.
Entro il prossimo 18.3.2019 (il 16.3 cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2019 ed è pari a:
– € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
– € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:
- società cooperative e di mutua assicurazione. In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone; · consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461); · società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.
L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”. Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di C.G. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.
Modalità Versamento
Il versamento va effettuato tramite il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti disponibili.