Introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità per il 2015 quale regime naturale per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale, il regime forfettario di determinazione del reddito, da assoggettare ad un’unica imposta sostituiva dell’IRPEF e dell’IRAP, con l’aliquota del 15%, è stato oggetto di un profondo restyling con l’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge di Bilancio 2019.
Le modifiche riguardano:
- la soglia di ricavi o compensi per l’accesso al regime:
- l’eliminazione dei limiti relativi al valore dei beni strumentali e del costo del personale;
- la modifica delle cause di esclusione.
Con la legge di bilancio 2019, a partire dal 2019, il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime sarà unico, fissato a 65.000 euro (ragguagliato ad anno), indipendentemente dall’attività esercitata.
A partire dal 2019 la soglia di ricavi/compensi è l’unico requisito che occorre verificare per l’accesso al regime posto che, come si è anticipato, sono state eliminate le altre condizioni richieste con la Legge di Bilancio 2015.
Ricordiamo, infatti, che fino al 2018, oltre alla soglia dei ricavi/compensi, non dovevano essere superati i seguenti limiti:
- spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 del TUIR;
- costo complessivo dei beni strumentali al 31/12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a 20.000 euro (esclusa IVA).
Pertanto, dal 2019, potranno accedere al regime forfettario i soggetti che impiegano nell’attività dipendenti, collaboratori, nonché utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore.
I requisiti indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi.
Assunto che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che si trovano in una delle condizioni elencate nel comma 57 della L. n. 190 del 2014 (Legge istitutiva del regime) e di cui si riporta l’elenco delle cause di esclusione confermate dalla Legge di Bilanco 2019:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In particolare, è preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvalga delle seguenti disposizioni in relazione alle attività di:
- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma1, D.P.R. n. 633/1972);
- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6 D.P.R. n. 633/1972);
La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta a modificare 2 delle cause di esclusione, relative alla:
- contemporanea partecipazione a società;
- precedente esperienza lavorativa come lavoratore dipendente da parte del contribuente che applica il regime forfettario.
Dal 2019 è precluso l’accesso al regime forfettario agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:
- società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR,
- ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, se queste ultime esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arte o professione.
Sul secondo punto la nuova lettera d-bis) del comma 57 della Legge di Bilancio 2019 prevede, che non possano accedere al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
L’esercizio di attività di lavoro dipendente, dunque, non preclude di per sé l’accesso al regime forfettario sempreché l’attività non sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro; la verifica di tale condizione si ritiene debba riferirsi alla prevalenza dei ricavi/compensi percepiti dal datore di lavoro rispetto a quelli totali dichiarati.