Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
Introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità per il 2015 quale regime naturale per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale, il regime forfettario di determinazione del reddito, da assoggettare ad un’unica imposta sostituiva dell’IRPEF e dell’IRAP, con l’aliquota del 15%, è stato oggetto di un profondo restyling con l’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge di Bilancio 2019.
Le modifiche riguardano:
Con la legge di bilancio 2019, a partire dal 2019, il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime sarà unico, fissato a 65.000 euro (ragguagliato ad anno), indipendentemente dall’attività esercitata.
A partire dal 2019 la soglia di ricavi/compensi è l’unico requisito che occorre verificare per l’accesso al regime posto che, come si è anticipato, sono state eliminate le altre condizioni richieste con la Legge di Bilancio 2015.
Ricordiamo, infatti, che fino al 2018, oltre alla soglia dei ricavi/compensi, non dovevano essere superati i seguenti limiti:
Pertanto, dal 2019, potranno accedere al regime forfettario i soggetti che impiegano nell’attività dipendenti, collaboratori, nonché utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore.
I requisiti indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi.
Assunto che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che si trovano in una delle condizioni elencate nel comma 57 della L. n. 190 del 2014 (Legge istitutiva del regime) e di cui si riporta l’elenco delle cause di esclusione confermate dalla Legge di Bilanco 2019:
La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta a modificare 2 delle cause di esclusione, relative alla:
Dal 2019 è precluso l’accesso al regime forfettario agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:
Sul secondo punto la nuova lettera d-bis) del comma 57 della Legge di Bilancio 2019 prevede, che non possano accedere al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
L’esercizio di attività di lavoro dipendente, dunque, non preclude di per sé l’accesso al regime forfettario sempreché l’attività non sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro; la verifica di tale condizione si ritiene debba riferirsi alla prevalenza dei ricavi/compensi percepiti dal datore di lavoro rispetto a quelli totali dichiarati.