In presenza di fatture “senza” IVA di importo superiore a € 77,47 va assolta l’imposta di bollo di € 2.
Con un recente Decreto sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. In particolare è ora disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet. Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.
NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI l’Agenzia provvede a comunicare, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto. Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell’importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:
- lo specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il mod. F24 predisposto dalla stessa Agenzia.