Con la legge di Bilancio 2019 è stato introdotto il c.d. “saldo e stralcio” dei debiti delle persone fisiche affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. Si tratta di debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini IRPEF di cui all’art 36-bis (controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti di imposta) e dalle attività di accertamento di cui all’art. 54-bis ai fini della liquidazione IVA. Le persone fisiche interessate sono coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. E’ possibile accedere a tale definizione se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non è superiore a 20.000 euro. La Legge di Bilancio, al comma 186 e 187, ha chiarito le modalità di estinzione del debito ed in particolare ha stabilito che tali soggetti hanno l’obbligo di versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari:
- al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
- al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- al 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro.
Versano, inoltre, in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento. Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%. Per accedere alla definizione agevolata il debitore presenta un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 e una volta ammessa la domanda sarà possibile versare le somme dovute in unica soluzione entro il 30 Novembre 2019 oppure in 5 rate pari a :
- il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- il 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- il 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Ai fini dell’estinzione entro il 31 Ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate e il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica. In aggiunta verifica la presenza di debiti diversi da quelli definibili all’interno delle norme prese in esame con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le modalità sopra indicate.