La fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è obbligatoria già dal 2015 mentre per i soggetti passivi (B2B/ B2C) sarà obbligatoria dall’1/01/2019. Sia nelle operazioni con la PA che in quelle B2B/B2C la fattura deve essere trasmessa tramite il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate (SdI) il quale dopo aver eseguito dei controlli in merito alla correttezza formale della fattura ricevuta dall’emittente, accetta o rifiuta la stessa. In caso di esito positivo del controllo, sia per le fatture PA sia per le fatture B2b/B2c il Sistema invia una ricevuta di consegna al soggetto trasmittente.
Nelle fatture B2b/B2c il destinatario non ha la possibilità di rifiutare la fattura elettronica ricevuta mentre il destinatario della fattura PA può accettare o rifiutare la fattura inviando alla SdI una notifica di esito committente entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna. Tale notifica è inviata successivamente dal SdI al soggetto che ha emesso/trasmesso la fattura.
Nell’ipotesi in cui la fattura venga accettata dal SdI ma non è possibile trasmettere il file al destinatario per cause tecniche non imputabili all’emittente e al SdI, per le fatture B2B/B2C il Sistema deposita la fattura nell’area riservata del sito Internet “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate del destinatario e invia una ricevuta di impossibilità di recapito al mittente.
Per le fatture PA il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna e se entro 10 giorni non è ancora possibile recapitare il file fattura , il mittente può trasmettere direttamente all’Amministrazione la fattura elettronica con canali diversi dal SdI. Emergono ulteriori differenze per quanto riguarda le informazioni necessarie per il recapito al destinatario della fattura.
All’interno delle fatture PA è necessario indicare il codice IPA (codice composto da 6 caratteri) o in alternativa un codice convenzionale “999999” e nelle fatture B2B/B2C il codice destinatario di 7 caratteri . Con riferimento all’apposizione della firma digitale, questa è obbligatoria solo per la fattura elettronica PA. Sia le fatture PA sia le fatture B2B/B2C emesse in formato non elettronico si considerano non emesse.