Con la Circolare n. 13/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni da seguire nel caso in cui una fattura trasmessa venga scartata per effetto dei controlli automatici. La fattura scartata deve essere nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica dello scarto indicando la data e il numero del documento originario.
Nell’ipotesi in cui la fattura elettronica venga ritrasmessa oltre i termini consentiti si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 comma 1 e 2 del D.Lgs. 471/1997. In particolare il comma 1 prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’IVA, con un minimo di euro 500 nel caso in cui la violazione incida sulla determinazione dell’imposta o una sanzione fissa pari a 250 euro nel caso in cui la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA.
La Circolare n. 28/2011 ha inoltre precisato che, nel caso di tardiva emissione della fattura poiché ritrasmessa oltre i 5 giorni dalla notifica dello scarto e oltre i termini per la liquidazione periodica dell’IVA, si applicano oltre alle sanzioni sopra citate anche le sanzioni per tardivo versamento dell’imposta periodica.