Come noto, a decorrere dall’1.1.2019 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari / agricoltori esonerati nonché delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30.4.2018, ha individuato le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche e con il la Circolare 2.7.2018, n. 13/E ha fornito una serie di chiarimenti.
In previsione dell’ormai prossima decorrenza dell’obbligo in esame, molti fornitori stanno inviando ai propri clienti (soggetti ai quali dall’1.1.2019 dovranno emettere / inviare la fattura elettronica) una specifica comunicazione con la quale viene chiesto di indicare l’indirizzo al quale la fattura elettronica dovrà essere recapitata.
Il contribuente, in qualità di committente / acquirente, ha la possibilità di scegliere tra diverse alternative per individuare l’indirizzo presso il quale ricevere le fatture elettroniche allo stesso destinate.
In particolare, a seconda del canale che è stato scelto per la gestione delle fatture elettroniche (Servizio SdICoop, Servizio SdIFtp ovvero PEC), è possibile che l’acquirente / committente utilizzi un “Codice Destinatario” ovvero un indirizzo PEC.
Si rammenta che il codice destinatario, formato da 7 caratteri alfanumerici, identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica ed è riservato ai soggetti che hanno scelto un canale di trasmissione delle fatture elettroniche accreditato con il SdI (SdICoop ovvero FTP).
Tali canali prevedono infatti la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, che si conclude con l’attribuzione del codice destinatario.
In assenza / impossibilità di utilizzo di tali recapiti, il SdI provvede a depositare la fattura elettronica nell’area autenticata dei servizi telematici dell’acquirente / committente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, così come accade per le fatture destinate a soggetti “privati”.
Dall’interfaccia web “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla funzione “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura”, ciascun soggetto passivo (direttamente o tramite un intermediario delegato) ha la possibilità di indicare e registrare l’indirizzo al quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta acquirente / committente. La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dal SdI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica.
L’INOLTRO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL DESTINATARIO
Il soggetto che emette la fattura elettronica, oltre ai consueti dati richiesti, è tenuto ad indicare anche l’indirizzo presso il quale il destinatario intende ricevere il documento.
Il SdI, infatti, una volta ricevuta la fattura ed effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente (acquirente / committente) la fattura elettronica attraverso il canale indicato:
- Dal destinatario con la “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura” sopra citata;
- Da parte dell’emittente (cedente / prestatore) in fase di predisposizione della fattura, in particolare nei campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”.
Come sopra evidenziato, quanto indicato in sede di registrazione è considerato prioritario dallo SdI. Conseguentemente, se il destinatario (acquirente / committente) ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il SdI inoltra la fattura secondo quanto registrato, a prescindere da quanto risulta indicato nella fattura.