Come noto il regime sanzionatorio previsto in caso di omesso / errato invio dello Spesometro è stato “addolcito” a seguito di uno specifico intervento normativo del Legislatore.
I soggetti passivi IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato, i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, c.d. “Spesometro” di cui all’art. 21, DL n. 78/2010, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (fatta eccezione per il secondo trimestre, il cui termine scade il 16.9).
REGOLARIZZAZIONE OMESSO / ERRATO INVIO
In caso di invio di una comunicazione contenente dati errati relativi ad alcune fatture, è possibile:
- annullare i dati già inviati provvedendo all’invio di una nuova comunicazione con i dati corretti. In tal caso i dati trasmessi con il file originario si considerano non inviati;
- rettificare la comunicazione inviata modificando solo i dati errati. In tal caso i dati originari sono sostituiti con quelli corretti.
REGIME SANZIONATORIO
Omesso / errato invio dei dati delle fatture:
- € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre
- € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento è applicabile sia per la regolarizzazione effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza che per quella effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo. Si rammenta che la sanzione ridotta va versata tramite il mod. F24 utilizzando il codice tributo “8911”.