Come noto, in presenza di fatture “senza” IVA, di importo superiore a € 77,47, va assolta l’imposta di bollo nella misura di € 2.
Ciò trova applicazione sia alle fatture cartacee / analogiche che a quelle elettroniche.
La tipologia di fattura (cartacea / elettronica) risulta invece rilevante al fine di individuare le modalità di versamento dell’imposta di bollo.
Infatti:
– per le fatture cartacee è possibile apporre l’apposito contrassegno ovvero assolvere l’imposta in modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
– per le fatture elettroniche l’imposta va assolta in via “virtuale”, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di emissione delle fatture.
Al fine di determinare l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 ed in particolare:
all’art. 13 della Tariffa, Parte I che stabilisce l’assoggettamento all’imposta di bollo per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”;
all’art. 6 della Tabella di cui all’Allegato B ai sensi del quale sono esenti da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributo”, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione, di seguito evidenziate.
COPIE CONFORMI DELLE FATTURE
Secondo quanto affermato nella CM 1.8.73, n. 415755, le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo previsto per la fattura originale. Così, ad esempio, la copia conforme di una fattura esente IVA è assoggettata ad imposta di bollo, mentre la copia conforme di una fattura imponibile IVA è esente dal bollo.
CONTRIBUENTI MINIMI – FORFETARI
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, considerato che le fatture emesse dai contribuenti minimi si riferiscono ad operazioni per le quali non è applicata l’IVA, le stesse, se di importo superiore a € 77,47, devono essere assoggettate all’imposta di bollo. Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intraUE e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (come, ad esempio, nel caso di acquisti soggetti al reverse charge). Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento ai contribuenti forfetari.
PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
Se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale. L’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche non corrisponde al pagamento dell’imposta di bollo virtuale previsto per le fatture cartacee. Ciò comporta che l’autorizzazione e il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee non può essere utilizzata per assolvere l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.
l’imposta di bollo va versata:
– in un’unica soluzione;
– entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
– tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo “2501”
sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.