Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
Come noto, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, DL n. 201/2011, c.d. Decreto “Salva Italia”, gli operatori finanziari individuati dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 20.6.2012 (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, altri operatori finanziari) sono tenuti a comunicare (con periodicità mensile / annuale, entro il mese successivo all’apertura / cessazione del rapporto finanziario ovvero entro il 15.2 dell’anno successivo a quello di riferimento delle informazioni) all’Archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73, una serie di informazioni, tra cui:
Ai sensi del comma 4 di cui al citato art. 11 le informazioni comunicate al suddetto Archivio sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.
Con il recente Provvedimento 31.8.2018 l’Agenzia ha dato avvio alla sperimentazione “di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria”.
Come precisato nel Comunicato stampa 31.8.2018 “Per la prima volta le informazioni finanziarie sono usate per individuare fenomeni evasivi … Il progetto si inserisce in un complesso percorso che prevede un sempre maggiore utilizzo dei dati dell’Archivio, auspicato dalla Corte dei Conti, per le analisi di rischio diversificate in base alla tipologia di contribuenti”.
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI PROFILI DI RISCHIO
L’attività di analisi riguarda i soggetti (società di persone e di capitali) per i quali dall’Archivio dei rapporti finanziari risultano movimenti in accredito sui c/c (come specificato dall’Agenzia nel citato Comunicato stampa “d’importo significativo”) e, per il 2016:
I soggetti così individuati sono “potenzialmente” selezionabili dall’Ufficio per l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo.
LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ANALISI DEL RISCHIO
Dopo aver individuato le società di persone e di capitali aventi i suddetti profilo di rischio, la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate segnala alle Direzioni Regionali / Provinciali l’elenco delle posizioni di propria “competenza”. Per ogni posizione segnalata è comunicato: