POSSIBILE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI ANTICIPI DI CASSA AI LAVORATORI
Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo, decorrente dall’1.7.2018, di corresponsione della retribuzione ai lavoratori tramite banca / posta utilizzando mezzi tracciabili non riguarda le somme erogate ad altro titolo. Di conseguenza gli anticipi di cassa erogati per il sostenimento di spese, da parte del lavoratore, nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio, rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio) possono essere ancora corrisposti in contanti.
Dallo scorso 1.7.2018 i datori di lavoro / committenti hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento.
In particolare il pagamento delle retribuzioni deve essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico, tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra il versamento effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN. In tal caso, per consentire la tracciabilità del pagamento, il datore di lavoro / committente è tenuto a conservare la ricevuta di versamento, anche al fine della relativa esibizione in sede di controllo;
- In contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato.
È frequente che il datore di lavoro / committente corrisponda al lavoratore somme per il sostenimento di spese nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione, a titolo, ad esempio, di rimborsi spese in occasione di trasferte di lavoro.
In presenza di tali fattispecie non sussiste l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. In quanto “tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione; pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio)”.