Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
“MANIPOLAZIONE” DEI DATI CONTABILI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ FALLITA.
La bancarotta semplice di cui all’art 217 della legge fallimentare configura uno dei reati fallimentari, rappresenta i casi in cui l’imprenditore fallito o gli amministratori per conto della società hanno:
La bancarotta semplice è punita con la reclusione da sei mesi a due anni.
A tal fine preme evidenziare una sentenza della Corte di Cassazione del 25/05/2018 n 23605, dove nella pronuncia in esame gli amministratori di una S.r.l. avevano:
I Giudici hanno ritenuto che “il metodo ed i criteri utilizzati … per la valutazione delle voci relative alle immobilizzazioni immateriali ed alle rimanenze di magazzino contrastano con i più elementari principi contabili oltreché con i doveri degli amministratori – i pezzi di ricambio del magazzino sono stati stimati ad un valore irragionevole nel quinquennio 2003-2008 e ciò è dimostrato dalla improvvisa e drastica svalutazione nel bilancio 2009, svalutazione che avrebbe invece dovuto essere operata gradualmente anno per anno”.
Inoltre “la massiccia iscrizione in bilancio relativa alla capitalizzazione dei costi per ricerca e sviluppo è mendace in quanto irragionevole in rapporto ai costi documentati”.
Infatti, i modesti risultati ottenuti dall’attività di ricerca avrebbero imposto “una puntuale attenzione alla documentazione dei costi sostenuti”.
Per effetto delle predette “operazioni”, la situazione della società risultava maggiormente solida rispetto a quella effettiva, agevolando gli amministratori nella fase di contrattazione con le banche e consentendo alla società di ottenere nuovi finanziamenti che diversamente non avrebbero potuto essere ottenuti.
Come evidenziato dai Giudici, trattandosi di un’ipotesi di manipolazione dei dati contabili, ancorché non sorretta dalla “peculiare forma di dolo richiesta per il delitto di bancarotta impropria” di cui all’art. 223, Legge fallimentare, in capo agli amministratori si configura la colpa grave, avendo gli stessi concorso ad aggravare il dissesto della società fallita.