“BONUS PUBBLICITÀ”
Nell’ambito della c.d. “Manovra Correttiva” il Legislatore ha previsto una specifica agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese (compresi gli enti non commerciali) / lavoratori autonomi per gli “investimenti pubblicitari” effettuati su quotidiani / periodici, anche “on line”, televisione e radio.
Dopo aver recepito quanto “suggerito” dal Consiglio di Stato il MISE di concerto con il MEF ha definito lo specifico DPCM contenente le disposizioni attuative, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, merita evidenziare che:
– Considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono stati esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria;
– Per gli investimenti effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017 il soggetto interessato deve inviare un’apposita istanza SERVIZI COLLEGATI telematica dal 22.9 al 22.10.2018.
Come noto, l’art. 57-bis, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra Correttiva”, riconosce uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.
L’agevolazione in esame è stata estesa, ad opera dell’art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”:
- Agli enti non commerciali;
- Alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
- Televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- Servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- Servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.
Al fine di accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che il valore complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% – 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
- 90% Micro imprese, PMI e startup innovative
- 75% Altri soggetti
L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 dopo la realizzazione dell’investimento (alla data attuale non è stato istituito il relativo codice tributo). Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.
I soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella citata Nota, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello da quest’ultima predisposto. Per il 2018 l’istanza telematica deve essere presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del Decreto in esame, ossia dal 22.9 al 22.10.2018.