IL DIRITTO CCIAA 2018
Entro il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ossia entro il 2.7 ovvero il 20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il versamento del diritto annuale CCIAA 2018 da parte di società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA.
Analogamente allo scorso anno, il diritto corrisponde alla misura fissata per il 2014, ridotta del 50%.
I soggetti iscritti alla CCIAA dall’1.1.2018 effettuano il versamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione
Come noto, le imprese iscritte alla CCIAA sono tenute, ai sensi dell’art. 18, Legge n. 580/93, al versamento del diritto annuale, da effettuare con modalità e termini differenziati a seconda che l’impresa sia o meno iscritta alla CCIAA alla data dell’1.1.
Impresa | Importo dovuto | Modalità e termine di versamento |
Già iscritta all’1.1.2018 | Il diritto è calcolato, a seconda dei casi, in misura fissa o in percentuale sul fatturato IRAP 2017. | · Unica soluzione;
· Tramite mod. F24 ovvero on-line tramite pagoPa; · Entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi |
Che si iscrive dall’1.1.2018 | Il diritto è dovuto in misura fissa. | · Direttamente allo sportello della CCIAA o tramite mod. F24;
· Entro 30 giorni dalla presentazione alla CCIAA della domanda di iscrizione / annotazione. Il versamento è effettuato, generalmente, in via telematica contestualmente alla domanda di iscrizione presentata tramite “ComUnica |
Soggetti obbligati
In particolare l’obbligo riguarda imprese individuali, società semplici, società di capitali / di persone, cooperative e società di mutuo soccorso, consorzi / società consortili, enti pubblici economici, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, GEIE e società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001.
Rientrano inoltre tra gli obbligati:
- Le società tra professionisti (STP), come specificato dal MISE nella Nota 17.7.2013, n. 120930;
- I soggetti iscritti esclusivamente al REA, quali, ad esempio, associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi;
- Le imprese in amministrazione straordinaria “almeno sino a quando viene autorizzato l’esercizio d’impresa” (Circolare Ministero delle Attività produttive 30.1.2004, n. 546959 e sentenza CTR Lombardia 24.7.2013, n. 88/73/13);
- Le imprese in liquidazione volontaria;
- Le imprese in concordato preventivo / amministrazione controllata;
- Le imprese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. Sono tenute al versamento anche le PMI innovative.
Soggetti esonerati
Non sono tenuti a versare il diritto CCIAA i seguenti soggetti:
- Imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2017 a meno che le stesse non siano state autorizzate all’esercizio provvisorio dell’attività;
- Imprese individuali cessate nel 2017 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2018;
- Società ed enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2017 ed hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2018;
- Cooperative sciolte nel 2017 per provvedimento dell’Autorità governativa ex art. 2545- septiesdecies, C.c.;
- Start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, DL n. 179/2012 (dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese e non oltre il quarto anno).
Misura del diritto
Il diritto annuale è dovuto nella misura individuata dal MISE con un apposito Decreto che può essere aggiornata al verificarsi di variazioni significative del fabbisogno di finanziamento delle CCIAA.
Considerato anche il perdurare della situazione di crisi economica, negli ultimi anni tale facoltà non è stata utilizzata; in particolare, dal 2012 al 2014 sono state confermate le misure definite per il 2011 con il Decreto 21.4.2011. Per le annualità successive, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l’art. 28, comma 1, DL n. 90/2014, pur confermando la misura del diritto annuale applicabile per il 2014, ha previsto una riduzione graduale della stessa, come segue.
Anno | Riduzione |
2015 | 35% |
2016 | 40% |
Dal 2017 | 50% |
Termini del versamento
Per le Imprese individuali (compresi i contribuenti minimi / forfetari) Imprenditori agricoli Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro il 30.4.2018 (120 giorni dalla chiusura esercizio) Società di persone Società semplici (agricole e non) Società tra avvocati Soggetti iscritti al REA:
- 2.7.2018
- 20.8.2018 con maggiorazione 0,40%.