TASI 2018
Entro il prossimo 18.6.2018 va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2018. A tal fine si rammenta che:
- Vanno considerate le aliquote / detrazioni deliberate e in vigore per il 2017;
- Rispetto allo scorso anno, per il 2018 la normativa di riferimento risulta sostanzialmente confermata.
L’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la TASI va versata in 2 rate di pari importo di cui:
- La prima rata, a titolo di acconto, entro il 16.6 così determinata: I rata (acconto) TASI 2018 Aliquote e detrazioni 2017- Entro il 18.6.2018.
- La seconda rata, a titolo di saldo, entro il 16.12 così determinata: II rata (saldo) TASI 2018 Aliquote e detrazioni previste per il 2018 dalla delibera comunale pubblicata sul sito Internet del MEF entro il 28.10.2018 – Entro il 17.12.2018.
Il presupposto impositivo della TASI è rappresentato dal possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili “come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria”. Relativamente alle seguenti fattispecie, il soggetto passivo è così individuato:
Per gli immobili concessi in locazione / comodato si configurano 2 distinte obbligazioni in capo, rispettivamente:
- All’inquilino / comodatario, tenuto al versamento “nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI”. Se il Comune non ha fissato detta percentuale, la TASI va imputata per il 10% a carico del detentore e per il 90% a carico del proprietario;
- Al proprietario, tenuto a corrispondere la “restante parte” del tributo.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
ABITAZIONE PRINCIPALE
L’art. 1, comma 14, Finanziaria 2016 riconosce l’esenzione TASI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, esclusa quella di lusso (A/1, A/8 e A/9), così come individuata ai fini IMU e quindi:
- il contribuente può avere un’unica abitazione principale, rappresentata dall’unità immobiliare nella quale lo stesso e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono abitualmente;
- Le pertinenze dell’abitazione principale sono riconosciute tali nella misura massima di 1 per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7; Conseguentemente:
- Il soggetto passivo TASI va individuato nel possessore e nell’utilizzatore dell’immobile, con esclusione dell’unità immobiliare “non di lusso” destinata ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare;
- Nel caso in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.
Tali disposizioni non trovano applicazione per l’abitazione principale di lusso per la quale, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.
La riduzione del 50% della base imponibile disposta dall’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016 per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) e l’impossibilità, da parte del Comune, di assimilare all’abitazione principale tali immobili trovano applicazione anche ai fini TASI. Si rammenta che a tal fine è necessario che:
- L’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario, ossia rappresenti la sua dimora abituale e l’immobile nel quale risulta la residenza anagrafica;
- Il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi, esclusa l’abitazione principale;
- Il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (sia essa di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune;
- Sia l’immobile in comodato che l’abitazione principale del comodante siano “non di lusso”;
- Il contratto di comodato sia registrato;
- Sia presentata la dichiarazione TASI attestante il possesso di detti requisiti. A tal fine, entro il 2.7.2018 (il 30.6 cade di sabato) va presentata la dichiarazione TASI relativa alle situazioni verificatesi nel 2017.
ALIQUOTE
L’aliquota base è pari all’1‰. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento ovvero aumentare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 pari al 10,60‰.
In merito va inoltre considerato l’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 ai sensi del quale per il 2014 e 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,50‰ (1‰ per i fabbricati rurali strumentali) e: “Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti …, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate … detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”.
La Finanziaria 2017 e la Finanziaria 2018 hanno confermato, rispettivamente, per il 2017 e 2018 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2017 e 2018.
IMU 2018
Le scadenze fissate per il pagamento dell’IMU 2018 per seconde case, altri immobili, terreni ecc e la misura per l’Acconto e saldo IMU sono:
Scadenza IMU 2018 acconto: entro il 18 giugno: Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.
Scadenza IMU 2018 Saldo: entro il 17 dicembre: Saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto versato a giugno.
Coefficienti calcolo IMU 2018:
Moltiplicatori rendite catastali: L’ art.13, Comma 4, DL N. 201/2011 convertito co al Legge 22 DICEMBRE 2011 N. 214 ha fissato per i fabbricati iscritti in catasto, il valore catastale ottenuto calcolando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione). Tale moltiplicatore è stato fino al 2012 pari a 60.
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
Riduzione del 50% Base imponibile IMU per le seguenti unità immobiliari:
- Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Le novità Imu 2018:
La novità più grande introdotta in materia di IMU è stata quella che ha visto applicare l’imposta municipale propria sui terreni agricoli, inizialmente esonerati dall’imposta ma ora soggetti a tassazione in base alla distinzione tra terreni montani, parzialmente montani e non, per avere maggiori informazioni sull’argomento vi rimandiamo al nostro precedente articolo: Imu terreni agricoli.
Novità IMU: per effetto della scorsa Legge di Stabilità, l’IMU è dovuta solo sulla prima casa di lusso con aliquota agevolata al 4 per mille e con detrazione abitazione principale pari a 200 euro, e sugli altri tipi di immobile non adibite a residenza principale