RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE SOTTO IL LIMITE DI € 10.000
Possibile la prosecuzione dell’attività della S.r.l. con il consenso dei soci
Un’importante novità è giunta dalla Sentenza del Tribunale di Udine lo scorso 26/9/2017, sul tema della riduzione del capitale sociale per perdite e della possibile prosecuzione delle attività delle s.r.l.
Infatti secondo quanto stabilito dall’art. 2482-ter, C.C., qualora per la perdita del capitale sociale di oltre 1/3 lo stesso si riduce al di sotto del minimo legale previsto dall’art. 2463, comma 1, n. 4, C.C., gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad un importo non inferiore a tale limite minimo.
Nel caso in cui la società (S.r.l.) sia costituita con un capitale sociale pari o superiore a € 10.000, la stessa può continuare ad operare, in virtù di quanto stabilito dai commi 4 e 5 del citato art. 2463, anche qualora il capitale si riduca per perdite al di sotto di tale limite ma resti almeno pari ad € 1.
Come evidenziato nella pronuncia in esame, il riconoscimento di tale possibilità deriva da una tesi estensiva (sostenuta, tra l’altro dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 892-2013/I e dal
Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 143), che risulta prevalente rispetto a quella, più rigorosa, secondo cui solo in fase di costituzione è possibile avvalersi della facoltà di determinare il capitale sociale in misura inferiore a € 10.000.
Infatti, secondo quanto affermato dal Giudice, “risulta più coerente con il … dato normativo tenere ferma
– per le società costituite con un capitale di almeno € 10.000 o che siano dotate durante la loro esistenza di un siffatto capitale – la regola per cui la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di € 10.000, unitamente alla mancanza di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale, costituisce una causa di scioglimento della società … salvo aggiungere l’ulteriore possibilità alternativa che i soci adottino la positiva deliberazione di continuare l’attività sotto l’ombrello, e nel rispetto delle norme aggiuntive, dei commi 4° e 5° dell’art. 2463”.
Secondo il Giudice, quindi, la società (S.r.l.) costituita con un capitale pari o superiore a € 10.000 può continuare ad operare, in presenza della riduzione del capitale sociale al di sotto di tale limite a causa di perdite, soltanto qualora i soci deliberino espressamente di voler continuare l’attività con un capitale sociale ridotto (ma comunque pari almeno a € 1).
Diversamente, qualora i soci non manifestino la positiva volontà di proseguire l’attività con un capitale sociale ridotto, si determina lo scioglimento della società.
Questa sentenza segna in modo ancora più evidente la differenza che sussiste tra le S.r.l. e le Spa.
Infatti se per le spa le regole e i vincoli sono molto stringenti, quello che si evidenzia con la sentenza sopracitata è voler lasciare sempre più margine di autonomia ai soci delle S.r.l. nelle decisioni della società cercando anche di adattare meglio questa forma societaria al mercato in cui viene a costituirsi, fortemente soggetto a possibili situazioni di difficoltà economiche.