IL GRUPPO IVA
La Finanziaria 2017 consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono congiuntamente specifici vincoli (finanziario, economico e organizzativo), di costituire un Gruppo IVA a seguito dell’esercizio di una specifica opzione. Recentemente il MEF è intervenuto per fornire le relative disposizioni attuative, tra le quali si evidenzia che: – al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante; – il credito IVA (annuale / trimestrale) maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte / contributi dei partecipanti. Si evidenzia che per la costituzione del Gruppo IVA l’opzione può essere presentata entro il 15.11.2018.
In tal caso la relativa operatività ha effetto dall’1.1.2019.
In Gruppo IVA, la cui costituzione è opzionale, si caratterizza per il principio dell’all in all out, ossia dal fatto che l’esercizio dell’opzione vincola tutti i soggetti per i quali sussistano congiuntamente gli specifici vincoli di natura finanziaria, economica ed organizzativa.
Possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che rispettano i vincoli finanziario, economico e organizzativo, specificati dall’art. 70-ter.
Si è in presenza di un vincolo finanziario ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, C.c., quando almeno dall’1.7 dell’anno precedente:
- tra i soggetti esiste, direttamente / indirettamente, un rapporto di controllo;
- i soggetti sono controllati, direttamente / indirettamente, dal medesimo soggetto residente in Italia.
Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione economica:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari / interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente / sostanzialmente, uno o più di essi.
Si è in presenza di un vincolo organizzativo nel caso in cui tra i soggetti passivi IVA esiste un coordinamento, in via di diritto in base alla norme del Codice civile / di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
Sono esclusi dalla partecipazione ad un Gruppo IVA i seguenti soggetti:
- sedi / stabili organizzazioni situate all’estero;
- soggetti la cui azienda è sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670, C.p.c. (in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse);
- soggetti sottoposti a una procedura concorsuale ex art. 70-decies, comma 3, terzo periodo;
- soggetti in liquidazione ordinaria.
L’art. 70-quater, DPR n. 633/72 dispone che i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per i quali ricorrano congiuntamente i predetti vincoli finanziario, economico e organizzativo ex art. 70-ter, possono costituire un Gruppo IVA a seguito di una specifica opzione esercitata da tutti.
Nel caso in cui uno o più dei predetti soggetti non proceda all’opzione, oltre alla cessazione del Gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello di accertamento del mancato esercizio dell’opzione (a meno che e tali soggetti non esercitino l’opzione per parteciparvi), si verifica il recupero in capo al Gruppo IVA tali soggetti non esercitino l’opzione per parteciparvi), si verifica il recupero in capo al Gruppo IVA dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.
L’opzione è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, di una specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti. A tal fine l’Agenzia delle Entrate dovrà, con uno specifico Provvedimento, stabilire le relative modalità.
Nella dichiarazione vanno indicati:
- la denominazione del Gruppo IVA;
- i dati identificativi del rappresentante del Gruppo IVA (“rappresentante di gruppo”) e dei soggetti partecipanti.
- l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti, dei vincoli di cui al citato art. 70-ter (finanziario, economico e organizzativo);
- l’attività / le attività svolte dal Gruppo IVA;
- l’elezione di domicilio presso il “rappresentante di gruppo” da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo IVA ai fini della notifica degli atti / provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione del domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’attività di accertamento / irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;
- la sottoscrizione del “rappresentante di gruppo”, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.
Come disposto dall’art. 70-quinquies:
- le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto:
− partecipante al Gruppo, non sono considerate cessioni di beni / prestazioni di servizi;
− che non fa parte del Gruppo, si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto che non fa parte del Gruppo IVA nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.
Di conseguenza, risultano irrilevanti ai fini IVA le cessioni / prestazioni che intercorrono tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA.
Ai sensi dell’art. 3, DM 6.4.2018 in esame, il rappresentante (o i partecipanti) documenta le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo IVA mediante l’emissione di fattura ex art. 21, DPR n. 633/72 (o, a seconda del caso, con le modalità previste dalla disciplina IVA).
In particolare nella fattura vanno indicati i seguenti dati:
- partita IVA del Gruppo;
- codice fiscale del soggetto partecipante che ha effettuato l’operazione.
Con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante (o i partecipanti) comunica ai fornitori la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale dell’acquirente.
Il rappresentate del Gruppo IVA (o i partecipanti) deve tenere il registro delle fatture emesse / corrispettivi, nonché il registro degli acquisti, anche mediante l’ausilio di appositi registri sezionali.
Il rappresentate è altresì tenuto ad eseguire le liquidazioni periodiche