Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
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IL GRUPPO IVA
La Finanziaria 2017 consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono congiuntamente specifici vincoli (finanziario, economico e organizzativo), di costituire un Gruppo IVA a seguito dell’esercizio di una specifica opzione. Recentemente il MEF è intervenuto per fornire le relative disposizioni attuative, tra le quali si evidenzia che: – al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante; – il credito IVA (annuale / trimestrale) maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte / contributi dei partecipanti. Si evidenzia che per la costituzione del Gruppo IVA l’opzione può essere presentata entro il 15.11.2018.
In tal caso la relativa operatività ha effetto dall’1.1.2019.
In Gruppo IVA, la cui costituzione è opzionale, si caratterizza per il principio dell’all in all out, ossia dal fatto che l’esercizio dell’opzione vincola tutti i soggetti per i quali sussistano congiuntamente gli specifici vincoli di natura finanziaria, economica ed organizzativa.
Possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che rispettano i vincoli finanziario, economico e organizzativo, specificati dall’art. 70-ter.
Si è in presenza di un vincolo finanziario ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, C.c., quando almeno dall’1.7 dell’anno precedente:
Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione economica:
Si è in presenza di un vincolo organizzativo nel caso in cui tra i soggetti passivi IVA esiste un coordinamento, in via di diritto in base alla norme del Codice civile / di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
Sono esclusi dalla partecipazione ad un Gruppo IVA i seguenti soggetti:
L’art. 70-quater, DPR n. 633/72 dispone che i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per i quali ricorrano congiuntamente i predetti vincoli finanziario, economico e organizzativo ex art. 70-ter, possono costituire un Gruppo IVA a seguito di una specifica opzione esercitata da tutti.
Nel caso in cui uno o più dei predetti soggetti non proceda all’opzione, oltre alla cessazione del Gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello di accertamento del mancato esercizio dell’opzione (a meno che e tali soggetti non esercitino l’opzione per parteciparvi), si verifica il recupero in capo al Gruppo IVA tali soggetti non esercitino l’opzione per parteciparvi), si verifica il recupero in capo al Gruppo IVA dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.
L’opzione è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, di una specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti. A tal fine l’Agenzia delle Entrate dovrà, con uno specifico Provvedimento, stabilire le relative modalità.
Nella dichiarazione vanno indicati:
Come disposto dall’art. 70-quinquies:
− partecipante al Gruppo, non sono considerate cessioni di beni / prestazioni di servizi;
− che non fa parte del Gruppo, si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
Di conseguenza, risultano irrilevanti ai fini IVA le cessioni / prestazioni che intercorrono tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA.
Ai sensi dell’art. 3, DM 6.4.2018 in esame, il rappresentante (o i partecipanti) documenta le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo IVA mediante l’emissione di fattura ex art. 21, DPR n. 633/72 (o, a seconda del caso, con le modalità previste dalla disciplina IVA).
In particolare nella fattura vanno indicati i seguenti dati:
Con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante (o i partecipanti) comunica ai fornitori la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale dell’acquirente.
Il rappresentate del Gruppo IVA (o i partecipanti) deve tenere il registro delle fatture emesse / corrispettivi, nonché il registro degli acquisti, anche mediante l’ausilio di appositi registri sezionali.
Il rappresentate è altresì tenuto ad eseguire le liquidazioni periodiche