Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
IL CALENDARIO DELL’ESTENSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:
Il nuovo obbligo rappresenta un passo “epocale” verso la gestione digitale della contabilità, che ridefinisce il rapporto tra cliente e studio professionale / società di servizi (si parte dalla compilazione / generazione / memorizzazione delle fatture, passando alla ricezione delle fatture d’acquisto, per arrivare alla contabilizzazione “digitale” delle stesse).
Recentemente il Consiglio UE, con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea 19.4.2018, n. L 99/14 ha autorizzato l’Italia all’introduzione della fattura elettronica nel periodo 1.7.2018 – 31.12.2021.
Dal 1/07/2018: OBBLIGO PER CARBURANTI
ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Le imprese / lavoratori autonomi (soggetti passivi IVA) che effettuano acquisti di carburante non dovranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dall’esercente dell’impianto stradale di distribuzione una fattura elettronica. Si rammenta inoltre che dalla stessa data ai fini della detrazione IVA / deducibilità del costo, il pagamento della fattura elettronica non potrà essere effettuato in contanti bensì con mezzi “tracciabili”.
CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO a decorrere dall’1.7.2018 l’obbligo in esame interessa altresì le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Inoltre, a decorrere dalla predetta data è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. A tal fine l’Agenzia dovrà definire le informazioni oggetto dell’invio, le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica. La stessa Agenzia potrà definire modalità e termini graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.
Dall’ 1/1/2019: OBBLIGO PER TUTTI GLI OPERATORI
dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L’estensione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà non solo le operazioni tra soggetti passivi (B2B) ma anche quelle nei confronti dei soggetti privati (B2C). L’obbligo non riguarda i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
OPERAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI (B2B)
La trasmissione dei files al SdI può avvenire tramite i seguenti canali:
Il formato della fattura elettronica segue le medesime specifiche tecniche previste per la fatturazione elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi richiede tra l’altro l’apposizione della firma digitale. In particolare è previsto che i dati da trasmettere vanno rappresentati nel formato XML; qualora non venga rispettato tale formato e la fattura non transita da SdI, la stessa risulta non emessa. È previsto tuttavia che “potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione Europea”.
Ricevuta la fattura il Sistema effettua una serie di controlli (ad esempio, relativi alla nomenclatura / unicità del file, integrità del documento, autenticità del certificato di firma) propedeutici al successivo inoltro al soggetto destinatario.
Se l’esito dei controlli è:
Il Sistema recapita la fattura elettronica tramite uno specifico codice destinatario o tramite PEC (si rammenta che ogni impresa / professionista iscritto ad un Albo deve essere dotata di un indirizzo PEC e può essere consultata nell’Indice INI-PEC). Il codice destinatario è composto da 7 caratteri ed identifica il ricevente del documento, che potrà essere l’effettivo destinatario della fattura o lo studio / società di servizi che gestisce il documento per suo conto. Si evidenzia che per i predetti soggetti è più efficiente la gestione del ciclo passivo (fatture d’acquisto) dei propri clienti con il codice destinatario; infatti questo agevola l’acquisizione dei dati delle fatture d’acquisto direttamente sul software di contabilità e non richiede il costante monitoraggio della PEC del singolo cliente.
OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI PRIVATI (B2C)
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel Cassetto fiscale del consumatore finale le fatture elettroniche emesse nei suoi confronti. Una copia della fattura elettronica ovvero in formato cartaceo è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.
Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato cartaceo della fattura.
La fattura emessa non in formato elettronico si considera non emessa, con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97