Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
Il credito di imposta dedicato alla riqualificazione delle strutture ricettive è stato introdotto con il D.L. n. 83/2014 e, oltre alla modifica apportata dalla legge di Bilancio 2018, ha subito variazioni dalla legge di Stabilità 2016, dalla legge di Bilancio 2017 e dalla Manovra Correttiva (art. 12-bis del D.L. n. 50/2017). La legge di Bilancio 2017 ha confermato il bonus anche per gli anni 2017 e 2018 aumentando la misura di tale beneficio dal 30 al 65% e lo ha rifinanziato con 240 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui:
– 60 milioni nel 2018;
– 120 milioni nel 2019;
– 60 milioni nel 2020.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’agevolazione alle strutture che svolgono attività agrituristica mentre la Legge di Bilancio 2018 ha ammesso al beneficio anche gli stabilimenti termali. Tale disciplina è stata inoltre modificata dalla Manovra correttiva 2017, che ha cancellato il limite massimo di risorse da destinare all’acquisto di mobili e componenti d’arredo ed ha aumentato a 8 anni (dai precedenti 2 anni), dalla data di acquisto, il vincolo di destinazione di tali beni. In seguito a tale modifica, pertanto, il beneficiario del credito non potrà cedere a terzi né destinare a finalità estranee all’esercizio d’impresa i mobili e componenti d’arredo oggetto di investimento prima di 8 anni dal periodo di imposta di ottenimento del bonus. I soggetti beneficiari di tale bonus sono le imprese alberghiere (composte da non meno di 7 camere) e le strutture che svolgono attività agrituristica, esistenti alla data del 1 Gennaio 2012 e viene riconosciuto nella misura del 65% delle spese ritenute ammissibili. E’ concesso in “de minimis” ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 fino all’importo massimo di 200.000 euro nei 3 periodi d’imposta. Il beneficio dovrà essere ripartito in 2 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, ed è utilizzabile entro 10 anni in compensazione con Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6850). Tale bonus è:
– alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale; – non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Per ciascuna impresa ricettiva, l’importo totale delle spese agevolabili non potrà essere superiore a 307.692,30 euro. Possono essere oggetto di agevolazione:
– gli interventi di ristrutturazione edilizia: manutenzioni straordinarie, opere e modifiche di rinnovo, realizzazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici, frazionamenti o accorpamenti immobiliari;
– gli interventi di restauro conservativo;
– gli interventi volti a trasformare gli edifici esistenti in altri in tutto o in parte diversi dall’originario;
– gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– gli interventi di incremento dell’efficienza energetica;
– l’acquisto di mobili e componenti d’arredo;
– la riqualificazione antisismica.
Le domande per il riconoscimento del bonus dovranno essere presentate in forma telematica mediante il Portale dei Procedimenti. Per gli investimenti in programma nel 2018, la domanda deve essere compilata dal 14 Gennaio 2019 all’11 Febbraio 2019. Il click day si svolgerà dal 18 Febbraio 2019 al 19 Febbraio 2019.