Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
La prima scadenza dello spesometro che interesserà contribuenti e intermediari è quella del 6 aprile 2018. Entro tale data dovranno essere trasmessi i dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017. Occorre prestare particolare attenzione alle operazioni con l’estero. I dati relativi a queste operazioni devono essere, infatti, trasmessi all’Agenzia delle Entrate valorizzando in modo corretto la natura della cessione o della prestazione e i campi relativi all’identificazione del Paese e della controparte non residente. Dovranno essere comunicate, valorizzando appositamente il campo “Natura”, anche le operazioni non imponibili, esenti e non soggette ad imposta per le quali sia stata emessa la fattura. Tra le operazioni non soggette ad imposta sono comprese tutte quelle prive del requisito della territorialità, per le quali la fattura deve essere emessa nelle ipotesi previste dall’art. 21, commi 6, lettera a), e 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972. Il codice da riportare è “N2”. Se il cessionario/committente comunitario risulta essere debitore d’imposta occorrerà indicare il codice “N6” in quanto l’operazione è soggetta a reverse charge. E’ necessario effettuare la comunicazione anche per le operazioni soggette a IVA in altri Stati UE in applicazione di particolari disposizioni, come nel caso delle vendite a distanza “sopra-soglia”, poste in essere nei confronti di privati consumatori di altri Stati UE e delle prestazioni di servizi telematiche in regime MOSS (Mini One Stop Shop). Nel caso in cui la fattura ricevuta contenga l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare il codice “N6”, vanno anche valorizzati i campi relativi all’imposta e all’aliquota. Fa eccezione l’acquisto in reverse charge che sia non imponibile o esente, il cui codice da “N6” diventa “N3” (operazione non imponibile) o “N4” (operazione esente) e di conseguenza i campi relativi all’imposta e all’aliquota non andranno compilati (risoluzione n. 87/E/2017). All’interno della circolare n. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate si afferma che i dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti (e quindi riportati in fattura). In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:
– stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione oppure
– rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.
La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa. Per la compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali), nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.Infine, la circolare ha stabilito che per tutte le operazioni poste in essere nei confronti di clienti extracomunitari occorre inserire, nel campo relativo all’identificativo del Paese, il codice del Paese extra-UE, mentre nel campo destinato all’identificazione del cliente deve essere riportato un qualsiasi estremo identificativo di cui si disponga e nello stesso modo dovrà procedersi ove l’operazione abbia come destinatario un privato di altro Paese UE.