La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica per tutti gli operatori e non soltanto laddove emessa ad enti della PA.
Inoltre, già dal 1° luglio prossimo (salvo proroga) la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per la vendita di carburanti, affiancata all’obbligo dei corrispettivi elettronici se riferiti a soggetti privati.
Rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime dei minimi (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il c.d. regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014).
A decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con riferimento alle seguenti cessioni, con premessa che si attengono chiarimenti circa l’eventuale esonero da parte di minimi e forfetari.
Benzina o gasolio Destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori:
Le cessioni in argomento dovrebbero riguardare tutti gli operatori e per l’individuazione dei prodotti dovrebbe farsi utile riferimento al D.M. 10 gennaio 2018 con il quale è stata estesa la responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA tra il cedente ed il cessionario ai sensi dell’art. 60-bis del DPR n. 633/1972 che individua la benzina e il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori con le seguenti voci doganali: 27101245, 27101249, 27101943 e 27102011.
Carburanti per autotrazione ceduti dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA:
Il richiamo generico ai “carburanti” induce a ritenere che i distributori di carburante avranno l’obbligo della fattura elettronica per tutti i carburanti per autotrazione e quindi non solo per la benzina ed il gasolio, ma anche per il metano o il GPL per uso autotrazione. Dubbi sussistono per le cessioni di lubrificanti per autotrazione in quanto dalla formulazione della norma sembrerebbe che solo le cessioni a favore dei consumatori finali non titolari di partita IVA potranno non essere certificate. Andrà inoltre chiarito se l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate dai distributori sarà mantenuto anche dal 2019 solo per le cessioni nei confronti di titolari di partita IVA e non ai consumatori finali come sembra ragionevole.
A decorrere dal 1° luglio 2018 sarà conseguentemente abrogata la scheda carburante.
ATTENZIONE Le spese per gli acquisti di carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile, solo se tali acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere individuati altri mezzi idonei oltre agli strumenti di pagamento sopra evidenziati come a titolo esemplificativo gli acquisti effettuati attraverso l’utilizzo delle carte emesse dalle compagnie petrolifere (è auspicabile una conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria).
LE SANZIONI
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche (laddove sia previsto l’obbligo anche a decorrere dal 1° luglio 2018) la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti nuovi tempi e modalità per la conservazione sostitutiva delle fatture.