Associazioni-Onlus-Fondazioni -Le sovvenzioni pubbliche ricevute vanno pubblicate sul sito-
Obbligo dal 2018 di pubblicare sul sito internet o sul portale i contributi, le sovvenzioni e i “vantaggi economici di ogni genere” ricevuti da soggetti della PA o collegati a quest’ultima in un rapporto partecipativo. Norma, questa applicabile ad enti non commerciali (ed anche, seppure con modalità diverse alle imprese) di incerta lettura della quale si attendono chiarimenti operativi assolutamente fondamentali. Per gli enti non commerciali beneficiari di tali provvidenze il termine di pubblicazione sul proprio sito dovrebbe scadere il 28 febbraio 2019, posto che si tratta di comunicare gli importi incassati nel corso del 2018. Per quanto riguarda le imprese trovate la prossima settimana una comunicazione ad hoc.
LA SOGLIA MINIMA DA NON COMUNICARE
Il comma 127 della L. n. 124/2017 specifica che, per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, vi è una soglia minima di 10.000 euro: la pubblicazione, dunque, non è dovuta se l’importo ricevuto dal beneficiario nell’anno precedente è inferiore a questa soglia. Il suddetto importo, peraltro, è riferito singolarmente ad ogni ente che eroga la sovvenzioni o all’intero gruppo di cui fa parte il soggetto erogatore e non alla somma degli importi ricevuti nell’anno dalla associazione, Onlus, fondazione.
COSA VA COMUNICATO
In attesa di necessari chiarimenti interpretativi, è da ritenersi che le erogazioni che comportano l’obbligo di pubblicazione non debbano riferirsi a incassi per operazioni che sono caratterizzate da un corrispettivo, come ad esempio, lo svolgimento di prestazioni per servizi e forniture, appositamente remunerati. Dunque, sembrerebbero da doversi escludere tutte le prestazioni rese o cessioni effettuate a fronte delle quali vi sia un rapporto di “dare per avere” da parte della PA; circostanza questa che, in linea generale, comporta l’emissione della fattura da parte dell’ente non commerciale. E ciò nonostante il passaggio normativo, oggettivamente tutto da esplorare, in cui si fa riferimento anche agli “incarichi retribuiti”. Dunque, in prima approssimazione, si può ritenere che in conformità al tenore letterale della norma che si esprime con i termini “sovvenzioni e contributi” debbano essere comunicate le somme ottenute a sostegno della attività istituzionale dell’ente. Sempre in attesa di chiarimenti è da ritenersi che debbano essere pubblicati i seguenti dati: soggetto pubblico concedente, importo ricevuto, motivo della erogazione
DECORRENZA
Con riferimento alle erogazioni effettuate, il comma 126 della L. n. 124/2017 introduce i nuovi obblighi di pubblicazione “a decorrere dal 2018”. Per quanto la norma non brilli in chiarezza è da ritenersi che la decorrenza sia riferita ai dati da comunicare e dunque la prima scadenza dell’adempimento è da individuarsi nel 28 febbraio 2019 con riferimento alle sovvenzioni, rilevanti ai nostri fini, ricevute nel corso del 2018.
LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
L’inosservanza di tale obbligo di pubblicare sul sito o portale detti elementi comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data del 28 febbraio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’obbligo è stato introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 125), ossia dalla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Ed infatti in attuazione dell’art. 106 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), la direttiva della Commissione 80/723/CEE, successivamente modificata e oggi codificata nella Direttiva 2006/111/CE impone obblighi di trasparenza nelle relazioni finanziarie tra le amministrazioni pubbliche e le società a controllo pubblico. La predetta direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 11 novembre 2003, n. 333, richiede agli Stati membri di documentare sia le assegnazioni di risorse pubbliche in favore di tali imprese effettuate direttamente dalle amministrazioni o per il tramite di intermediari, sia il modo in cui tali risorse sono state effettivamente utilizzate.