Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
Come noto, la c.d. “Manovra correttiva” ha apportato rilevanti modifiche all’utilizzo dei crediti in compensazione.
In particolare l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2017, risultante dal mod. IVA 2018, fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”.
Per l’utilizzo di importi superiori a € 5.000 è necessario presentare il mod. IVA 2018 con apposizione del visto di conformità. In tal caso la compensazione può essere effettuata
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Così, ad esempio, la presentazione del mod. IVA 2018 in data 6.2.2018 consente di utilizzare il credito per importi superiori a € 5.000 dal 16.2.2018.
Si rammenta che è stato soppresso il previgente limite di € 5.000 al di sopra del quale i titolari di partita IVA dovevano utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Ora tali servizi devono essere utilizzati a prescindere dall’ammontare del credito compensato.