Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non…
Riferimenti normativi :
Con l’emanazione dell’art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, il nostro legislatore ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese, le c.d. start-up innovative, con la finalità di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale ed infine attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero. La policy sulle startup innovative ha subito nei diversi anni vari modifiche in quanto sono stati introdotti vari provvedimenti quali il D.L 76/2013 (“Decreto Lavoro”), il D.L. 3/2015 (“Investment Compact”) e da ultimo la Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) . Tali provvedimenti hanno così potenziato e ampliato l’offerta di strumenti agevolativi previsti inizialmente dal “Decreto Crescita 2.0”. Nel dettaglio, si definisce startup una società di capitali o anche una cooperativa che rispetta determinati requisiti formali e sostanziali:
Ai sensi dell’art. 25, co. VIII, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, è stato pertanto previsto l’obbligo per le Camere di Commercio di istituire un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese a cui la start-up innovativa deve essere iscritta al fine di poter godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto. Più precisamente la norma prevede che tale categoria di impresa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese dopo aver compilato e presentato una domanda in formato elettronico avente come oggetto le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. Le startup innovative iscritte all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese beneficiano di una serie di agevolazioni. Nello specifico, il nostro legislatore ha previsto, al momento dell’iscrizione, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. I commi da 66 a 69 della legge di bilancio 2017 hanno rafforzato le agevolazioni fiscali, previste in precedenza, per i soggetti che decidono di investire nel capitale sociale delle start-up innovative prevedendo la trasformazione da beneficio transitorio (periodo 2012-2016) a beneficio a regime e quindi permanente delle agevolazioni previste in favore delle start up innovative. A decorrere dall’anno 2017 vi è la possibilità di detrarre all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 1.000.000 euro per ogni periodo d’imposta e tale investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Attraverso tale manovra le agevolazioni sono state incrementate ed infatti è stato previsto che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi di imposta sul reddito delle società il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative, mentre per i soggetti passivi IRPEF, la percentuale è pari al 25% per le persone fisiche e al 27% per le persone giuridiche nel caso di investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.