Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione
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Con il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, sono stati riaperti i termini per rottamare le cartelle di pagamento
Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) ed esteso l’ambito di operatività dell’agevolazione.
In particolare la norma agisce su tre fronti:
Posto che in base al piano originario la terza rata della rottamazione scade (appunto) il 30 novembre, la legge consente in sostanza ai ritardatari di versare in unica soluzione entro il 30 novembre prossimo le prime tre rate della rottamazione, comprensive degli interessi già indicati da Equitalia nella lettera di accoglimento della definizione agevolata recapitata a suo tempo.
Resta ferma per il 2018 la scadenza delle rate stabilita nei mesi di aprile e settembre.
Il D.L. n. 193/2016, suscitando vaste polemiche, aveva inibito la possibilità di “rottamare” a coloro che avevano rateizzazioni di cartelle di pagamento in corso al 01/10/2016, se poi non erano stati eseguiti tutti i pagamenti delle rate in scadenza fino al 31/12/2016.
Ebbene, per costoro la norma prevede ora la possibilità di accedere alla rottamazione.
Occorre al riguardo:
2018, le somme della definizione agevolata (che verranno comunicate da Equitalia) nonché, a decorrere dall’1/8/17, gli interessi del 4,5%.
L’agente della riscossione comunicherà a coloro i quali hanno presentato l’istanza:
Nel ricordare che l’affidamento del carico ad Equitalia da parte delle Agenzie fiscali, non coincide ma precede, la notifica della cartella di pagamento al debitore, se quest’ultimo intende rottamare deve manifestare la volontà di avvalersene rendendo, entro il 15/5/18, una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla relativa modulistica.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in massimo di 5 rate di uguale importo, da pagare nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
L’agente della riscossione:
Va sottolineato che prima si presenta l’istanza per la rottamazione dei ruoli 2017 meglio è, dal momento che anche coloro che hanno richiesto la rateizzazione ad Equitalia (che è magari attualmente in corso) debbono sospendere il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione dell’istanza di rottamazione.
La possibilità di rottamare compete anche a coloro che hanno ricevuto cartelle 2017 e meramente e semplicemente non hanno né pagato né rateizzato.