Con il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, sono stati riaperti i termini per rottamare le cartelle di pagamento
Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) ed esteso l’ambito di operatività dell’agevolazione.
In particolare la norma agisce su tre fronti:
- Sono differite al 30 novembre 2017 tutte le rate delle rottamazioni concesse nella scorsa primavera, in scadenza (o già scadute) sino ad oggi.
Posto che in base al piano originario la terza rata della rottamazione scade (appunto) il 30 novembre, la legge consente in sostanza ai ritardatari di versare in unica soluzione entro il 30 novembre prossimo le prime tre rate della rottamazione, comprensive degli interessi già indicati da Equitalia nella lettera di accoglimento della definizione agevolata recapitata a suo tempo.
Resta ferma per il 2018 la scadenza delle rate stabilita nei mesi di aprile e settembre.
- Possono accedere alla rottamazione coloro i quali erano stati esclusi dalla precedente in quanto non avevano pagato tutte le rate del piano di dilazione al 31/12/2016 concesso da Equitalia.
Il D.L. n. 193/2016, suscitando vaste polemiche, aveva inibito la possibilità di “rottamare” a coloro che avevano rateizzazioni di cartelle di pagamento in corso al 01/10/2016, se poi non erano stati eseguiti tutti i pagamenti delle rate in scadenza fino al 31/12/2016.
Ebbene, per costoro la norma prevede ora la possibilità di accedere alla rottamazione.
Occorre al riguardo:
- Presentare, entro il 31/12/17, l’apposita istanza all’agente della riscossione.
- Pagare in unica soluzione, entro il 31/5/18, l’importo delle rate del piano di dilazione scadute e non pagate a tutto il 31/12/2016;
- Pagare in massimo 3 rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre
2018, le somme della definizione agevolata (che verranno comunicate da Equitalia) nonché, a decorrere dall’1/8/17, gli interessi del 4,5%.
L’agente della riscossione comunicherà a coloro i quali hanno presentato l’istanza:
- a) Entro il 31/3/18, l’importo delle rate scadute e non pagate del piano di dilazione;
- b) Entro il 31/7/18, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- Divengono rottamabili anche i ruoli consegnati ad Equitalia nel periodo gennaio-settembre 2017.
Nel ricordare che l’affidamento del carico ad Equitalia da parte delle Agenzie fiscali, non coincide ma precede, la notifica della cartella di pagamento al debitore, se quest’ultimo intende rottamare deve manifestare la volontà di avvalersene rendendo, entro il 15/5/18, una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla relativa modulistica.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in massimo di 5 rate di uguale importo, da pagare nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
L’agente della riscossione:
- Entro il 31/3/18 invierà al debitore, con posta ordinaria, l’avviso dei carichi affidati alla riscossione per i quali non è ancora notificata la cartella di pagamento;
- Entro il 30/6/18, comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna.
Va sottolineato che prima si presenta l’istanza per la rottamazione dei ruoli 2017 meglio è, dal momento che anche coloro che hanno richiesto la rateizzazione ad Equitalia (che è magari attualmente in corso) debbono sospendere il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione dell’istanza di rottamazione.
La possibilità di rottamare compete anche a coloro che hanno ricevuto cartelle 2017 e meramente e semplicemente non hanno né pagato né rateizzato.