Riferimenti:
- Art. 69, D.Lgs. n. 546/92
- Art. 9, comma 1, lett. gg), D.Lgs. n. 156/2015
- Decreti MEF 6.2.2017, n. 22 e 18.5.2017.
Il Legislatore ha sostituito l’art. 69, D.Lgs. n. 546/92, introducendo il principio dell’immediata esecutività delle sentenze di condanna a favore del contribuente.
Tale previsione consente di superare la previgente disparità di trattamento esistente tra le parti nel processo tributario, rafforzando la posizione del contribuente.
La disciplina precedente, infatti, prevedeva l’esecutività delle sentenze di condanna a carico dell’Amministrazione finanziaria soltanto a seguito del relativo passaggio in giudicato, a fronte della possibilità dell’Amministrazione di agire immediatamente per l’esecuzione in caso di sentenza ad essa favorevole.
Il Giudice per le somme, diverse dalle spese di lite, di importo superiore a € 10.000, può subordinare il relativo pagamento alla prestazione di un’idonea garanzia tenuto conto anche delle condizioni di solvibilità del contribuente. La solvibilità del contribuente è valutata sulla base della consistenza del suo patrimonio e dell’ammontare delle somme oggetto di rimborso.
A seguito di sentenza favorevole al contribuente, il pagamento della somma allo stesso dovuta deve avvenire entro 90 giorni dalla relativa notificazione o dalla presentazione della suddetta garanzia se richiesta.
Va comunque considerato che ovviamente il contribuente resterà libero di non chiedere l’immediata esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e di preferire l’attesa di un giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta, con gli interessi di legge medio tempore maturati, senza fornire alcuna garanzia.
La garanzia richiesta dal Giudice per il pagamento delle somme, diverse dalle spese di lite, di importo superiore a € 10.000, è prestata fino al 9° mese successivo:
− al passaggio in giudicato del provvedimento di definizione del giudizio;
− all’estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva.
Qualora, all’esito del giudizio, il contribuente risulti soccombente (totalmente / parzialmente) e pertanto il rimborso ricevuto risulti indebito, lo stesso deve provvedere alla restituzione delle somme entro 3 mesi.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016. Per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016 rimane in vigore il precedente testo dell’articolo 69, ai sensi del quale la sentenza di condanna dell’ufficio al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato.